Il Servizio ausiliario femminile (S.A.F.) era un corpo militare composto unicamente da donne. Furono in tutto oltre 6 mila le donne, di ogni ceto sociale e provenienti da ogni parte d'Italia, a presentare domanda di arruolamento. Il corpo, venne istituito con il decreto ministeriale N. 447 del 18 aprile 1944. Fu lo stesso Mussolini a ritenere importante la creazione di un corpo speciale come quello delle ausiliarie. Per le ausiliarie era previsto uno stipendio oscillante tra le 700 lire per il personale impiegatizio e le 350 lire del personale di fatica. Al corpo vennero affidati anche compiti importanti e rischiosi, quali vere operazioni di sabotaggio. Con la Corrispondenza repubblicana del 15 agosto 1944, il duce esaltò l'ardore combattivo di venticinque franche tiratrici fasciste di Firenze contro gli invasori angloamericani, e descrisse la sorpresa dell'agenzia Reuters e del giornale inglese Daily Mirror.
Decreto Ministeriale 18 aprile 1944-XXII
Istituzione del Corpo Femminile Volontario per i Servizi Ausiliari della Forze Armate Repubblicane
IL MINISTERO PER LA DIFESA NAZIONALE |
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Art. 1: È istituito un corpo femminile volontario per i Servizi Ausiliari delle FF.AA.RR., nella G.N.R. e in ogni altro settore interessante la difesa nazionale. Il Corpo è denominato 'SERVIZIO AUSILIARIO' (S.A.). Detto Corpo ha carattere temporaneo e solo per la durata dell'attuale stato di guerra.
Art. 2: I servizi sussidiari, delle FF.AA.RR. e della G.N.R., saranno gradualmente affidati alle volontarie del S.A. Saranno altresì loro affidati i compiti che, nell'ambito detta propaganda e dell'assistenza alle truppe, si ritenga opportuno attribuire a detto Servizio, a giudizio degli organi interessati.
Art. 3: Tutte le donne che fossero già in servizio presso unità delle FF.AA.RR. e della G.N.R. saranno inquadrate, a domanda e previa valutazione dei loro requisiti personali, nel S.A.
Art. 4: Le attività relative al S.A., per quanto riguarda reclutamento, organizzazione e corsi di addestramento, fanno capo ad un Comando Generale del S.A., costituito presso la Direzione nel P.F.R. In ogni provincia viene costituito un 'COMANDO PROVINCIALE DEL S.A.', direttamente dipendente dal Comando Generale del S.A. Il Comando Generate del S.A., qualora lo ritenga in conseguenza di future esigenze e necessità, ha la facoltà di costituire comandi, delegazioni, o ispettori di zona, regionali o simili.
Art. 5: Le Volontarie, nel periodo di reclutamento e di addestramento, dipendono dal Comando Generale del S.A. e dai suoi organi periferici. Le Volontarie, una volta impiegate in effettivo servizio presso reparti delle FF.AA.RR. della G.N.R. dipendono dai rispettivi comandi militari secondo il regolamento che verrà stabilito a parte. Le amministrazioni militari e il Comando Generale del S.A. si terranno in contatto per tutto quanto è attinenza alla destinazione, aille qualifiche, in servizio e alla disciplina delle Volontarie impiegate nelle unità militari, attraverso un organo di collegamento che il Comando Generale istituisce presso ogni amministrazione militare.
Art. 6: Le Volontarie saranno a carico del P.F.R. o delle amministrazioni militari in relazione ai rapporti di dipendenze stabiliti dall'articolo precedente, prima parte e capoverso. Per la vestizione provvedere in ogni caso il Ministero delle Forze Armate.
Art. 7: II Servizio Ausiliario, a parte quanto stabilito alf'art. 2 (1° cpv.) è costituito dalle seguenti specialità:
a) volontarie per i servizi ospedalieri: le infermiere ausiliario diplomate nei corsi istituiti dai Gruppi Femminili del P.F.R. d'intesa con la C.R.I. e il personale femminile di fatica addetto agli ospedali.
b) volontarie per i servizi militari: addette, con qualsiasi incarti o mansione, ai lavori d'ufficio e di servizio presso i comandi militari, caserme, presidi, depositi ecc.
c) volontarie per i posti di ristoro: le donne che svolgono le la attività nei posti mobili dell'immediato retrofronte, nelle località di transito per truppe nelle cucine e nei refettori allestiti presso reparti militari.
d) volontarie per la difesa contraerea: le aerofoniste, le marcoiste, ecc. utilizzate per i servizi di difesa contraerea.
Art. 8: Potranno presentare domanda di arruolamento donne di nazionalità italiana, di razza ariana che diano serie garanzie circa la capacità al servizio cui chiedono di essere adibite e che sìano di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque anni. In casi eccezionali e per determinati lavori da indicarsi di volta in volta, il limite massimo di età potrà essere superato. All'atto dell'arruolamento le aspiranti dovranno precisare le specialità alle quali desiderano essere destinate. Le aspiranti saranno sottoposte ad accurata visita medica, che dovrà accertare l'idonetà fisica per il servizio cui ciascuna chiede di essere destinata. I Comandi provinciali funzioneranno da centri dì raccolta, di esame di giudizio delle domande presentate valutando anche i requisii morali e politici delle aspiranti. Il Comando Generale, ove lo si ritenga opportuno, esprimerà in casi controversi giudizio definitivo.
Art. 9: Le Volontarie indosseranno una divisa di panno grigio-verde di foggia e con distintivi stabiliti a parte.
Art. 10: La retribuzione del personale del servizio ausiliario verrà stabilita con apposite tabelle. Le volontarie saranno considerate militarizzate e nei loro confronti sono applicate tutte le norme di legge a favore dei volontari alle armi.
Art. 11: Le Volontarie, dopo il periodo di addestramento, presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana, secondo la formula stabilita per le Forze Armate Repubblicane.
Art. 12: II presente decreto, che entra in vigore dal 18 aprili XXII, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, e munito del sigillo dello Stato, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. |
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Il Ministro R.Graziani |
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