Art.1 Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo Governo. Il Governo del Re è costituito dal Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato.
Il Primo Ministro è Capo del Governo.
Art.2 Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell’indirizzo generale politico del Governo.
Il decreto di nomina del Capo del Governo Primo Ministro è controfirmato da lui, quello di revoca dal suo successore.
I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal re, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro. Essi sono responsabili verso il are e verso il capo del Governo di tutti gli atti e i provvedimenti dei loro Ministeri.
I Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re, su proposta del capo del Capo del Governo di concerto col Ministro competente.
Art.3 Il Capo del Governo Primo Ministro dirige e coordina l’opera dei Ministri, decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi, convoca il Consiglio dei Ministri e lo presiede.
Art.4 Il numero, la costituzione e l’attribuzione dei Ministeri sono stabilite per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.
Con regio decreto può essere affidata al Capo del Governo la direzione di uno o più Ministeri. In tal caso con suo decreto egli può delegare al Sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni del Ministro.
Art.5 Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona.
Egli è altresì, di diritto, segretario dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata.
Art.6 Nessun oggetto può essere messo all’ordine del giorno di una delle due Camere, senza l’adesione del Capo del Governo.
Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia rimessa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione, siano stati dal Governo presentati emendamenti, l’esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto.
Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all’altra e da questa esaminata e messa ai voti.
Quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere sia approvata dall’altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata, sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz’altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.
Art.7 Il Capo del Governo, finché è in carica, precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali, i cavalieri dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata.
Egli gode sul bilancio dello Stato di un annuo assegno per spese di rappresentanza, da determinarsi per decreto Reale.
Art.8 Il Capo del Governo designa, di volta in volta, il Ministro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art.9 Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l’integrità o la libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni, e, se consegue l’intento, con l’ergastolo.
Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L.500 a L.3.000.
Art.10 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.